LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2-02-2004
REGIONE BASILICATA

“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2004”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 8
del 2 febbraio 2004

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E
SOCIALE

ARTICOLO 44

 

Rifinanziamento degli interventi per il miglioramento dei 
contesti abitativi dei disabili
1. La Regione Basilicata, anche per l’anno 2004, promuove 
interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei 
disabili. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, la Giunta Regionale emana apposito 
bando di concorso per la promozione di interventi innovativi, 
anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico, 
tecnologico e domotico.
2. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale 
degli interventi di cui al comma 1, che non potrà superare il 
50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche, 
si farà fronte sino alla concorrenza di € 250.000,00 con le 
risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2004.
3. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al comma 
1 del presente articolo saranno destinate al soddisfacimento 
delle richieste finalizzate alla eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici pubblici e privati. 

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